Statuto 2023

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 Google+ 0 Filament.io Made with Flare More Info'> 0 Flares ×

STATUTO  DEL  GRUPPO  CINOFILO  TERNANO

 Approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 Febbraio 2023

 

Art. 1

E’ costituito con Sede in Terni,via Lanzi,18 un’Associazione non avente fini di lucro denominata Gruppo Cinofilo Ternano( in seguito Associazione) ed è operante a Terni e Provincia.

Essa mira a svolgere ogni più efficace azione per migliorare ,incrementare e valorizzare le razze canine pure e per potenziare l’allevamento ai fini zootecnici e sportivi.

Art.2

Per il conseguimento dei fini di cui sopra il Gruppo:

a)propaganda la divulgazione ed il miglioramento dei cani di razza pura ed assiste,

nei limiti delle proprie possibilità,i suoi associati in tutte le iniziative che abbiano un

interesse generale rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti.

b)l’Associazione è associata all’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (Enci) del quale osserva lo Statuto,i Regolamenti,le delibere e le determine,assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno  da esso delegati,sotto l’indirizzo,vigilanza,controllo e potere di sanzione e di sostituzione dell’Enci.

c)l’Associazione ha lo scopo di valorizzare le razze canine mediatamente Manifestazioni,Convegni ed altre iniziative a carattere divulgativo e/o zootecnico.

Fornisce all’Enci supporto locale in ambito Provinciale e subprovinciale

SOCI

Art.3

Possono essere Soci del Gruppo Cinofilo Ternano(G.C.T.) tutti i cittadini Italiani e

stranieri, che abbiano interesse e simpatia verso il  miglioramento dell’Allevamento

Italiano e delle razze canine e della cui domanda di associazione,presentata nei modi previsti dal presente Statuto,sia stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Art.4

I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci sostenitori.I loro diritti e doveri nei confronti del Gruppo ed in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultimo sono uguali.

E’ diversa solo la misura della quota Associativa annuale in quanto i Soci sostenitori ne verseranno una maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed all’attività del sodalizio.

Il Consiglio potrà nominare Soci Onorari,senza alcun diritto di voto in Assemblea coloro che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della Cinofilia.

Ai Soci Onorari non spetta il diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota Associativa.

Non hanno diritto al voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.

Tutte le categorie di Soci hanno diritto a godere dei benefici che l’Associazione stabilirà,nel limite delle necessità e delle possibilità,senza limiti temporali al fine di garantire la continuità nel rapporto tra l’Associazione ed i propri Soci,e con uguale

possibilità di partecipare alle Manifestazioni dalla stessa promosse.

Art.5

La domanda di ammissione a Socio è proposta per iscritto .In tale domanda deve anche essere precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa ,nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea.

Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione tramite istanza presentata al Presidente dell’Associazione, che ha cura di portare la questione all’attenzione della prima Assemblea utile.

Le domande di ammissione a Socio ,presentate per l’anno nel corso del quale si svolge l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutatesolamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art.6

L’Assemblea Generale dei Soci stabilisce con propria deliberazione la misura delle quote annuali dovute al Gruppo dai Soci.

La quota sociale annualmente versata dai Soci a titolo di contributo associativo non è rivalutabile,né rimborsabile ed è intrasmissibile a terzi.

Art.7

L’iscrizione a Socio vale per l’annata in corso e si intenderà tacitamente rinnovata per l’anno successivo qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissioni entro il 31 Ottobre.

Art.8

La qualità di Socio si perde:

a)per dimissioni presentate nei modi previsti dall’art.7

b)per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio successivamente al primo Marzo di ogni anno.

c)per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci ,su proposta del Consiglio Direttivo.

d)per esclusione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci dell’Enci

Art.9

L’esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso.

ORGANI  SOCIALI

Art.10

Sono organi del Gruppo

  1. a) L’Assemblea dei Soci
  2. b) Il Consiglio Direttivo
  3. c) Il Presidente
  4. d) Il Comitato dei Probiviri
  5. e) il Collegio Sindacale

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

 

Art.11

L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con il versamento della quota Sociale per l’anno in corso.

In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità Associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto .Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro Socio mediante delega scritta.

Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe .Le deleghe debbono essere depositate dal Socio cui sono state intestate, prima che l’Assemblea abbia inizio.

Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito

che un Socio Delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro Socio.

Non è ammesso il voto per posta.

Art.12

L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente oppure, qualora questi lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiedere

.Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell’ordine del giorno ,eleggere tra i presenti tre scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai Soci ed eseguire, qualora si svolgono votazioni con schede segrete il conto dei risultati.

L’Assemblea Generale dei Soci delibera a maggioranza di voti, in caso di parità si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà anche essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art.13

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il mese di Marzo per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente e per l’approvazione del programma delle attività per l’annata in corso.

In via straordinaria può essere convocata in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci ed almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

La convocazione è annunciata dal Presidente inviando ai Soci l’invito a partecipare tramite posta ordinaria  o posta elettronica, sempre che quest’ultima modalità sia autorizzata dal Socio stesso.

La lettera di convocazione deve essere spedita o inviata a mezzo posta elettronica almeno quindici giorni prima della data stabilita per l’Assemblea.

Negli inviti debbono essere indicati : la data, la località e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno da trattare.

L’Assemblea è valida in prima convocazione allorchè risultino presenti di persona o con delega, almeno la metà più uno dei Soci Ordinari e Sostenitori.

Trascorsa un’ora da quella fissata nell’invito, l’Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

I Soci Onorari possono partecipare all’Assemblea e prendere parola, senza però diritto di voto.

Art.14

L’Assemblea ha il compito di deliberare :

a)sul programma generale dell’Associazione

b)sulla elezione delle cariche Sociali

c)sul Rendiconto Economico Finanziario

d)sulle modifiche dello Statuto

e)sulla misura della quota Associativa prevista per ciascuna categoria dei Soci

dall’art.4

f) su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di competenza di altro organo Sociale.

Spetta inoltre all’Assemblea eleggere i Consiglieri ,i Probiviri e i Sindaci effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

 

Art.15

Il Consiglio Direttivo è composto da undici Consiglieri eletti dall’Assemblea dei Soci.

I membri del Consiglio durano in carica tre anni solari e possono essere rieletti: qualora durante il triennio venissero a mancare ,per qualsiasi motivo uno o più

Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’Assemblea nella sua prima riunione.

I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito.

Se venisse a mancare invece più della metà dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto ei membri rimasti in carica procederanno entro due mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell’Assemblea Generale dei Soci per le nuove elezioni del Consiglio.

Art.16

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi Statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci.

E’ responsabile dell’amministrazione Sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari.

Decide sulle domande di ammissione dei nuovi Soci.

Indice e patrocina Manifestazioni

Sovrintende al lavoro dell’Ufficio qualora questo sia stato costituito ,assumendo

nominando e/o licenziando il personale e ne stabilisce le mansioni e le remunerazioni.

Art.17

Il Consiglio Direttivo provvede inoltre alla nomina del Presidente e di uno o due Vice Presidenti, di uno oppure due Segretari ed eventualmente un Cassiere

Il Presidente ed il Vice Presidente devono essere eletti fra i Consiglieri.

Il Segretario ed il Cassiere possono anche non essere membri del Consiglio ma non potranno esserlo allorchè ricevano una remunerazione per il loro lavoro.

Art.18

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri oppure il Collegio dei Sindaci.

Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno sette giorni prima per posta ordinaria o elettronica.

Il consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza ,dal Vice Presidente o qualora questi mancassero dal Consigliere più anziano di età.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

I componenti del Direttivo che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.

IL  PRESIDENTE

Art.19

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni ,vigila e cura affinché siano attuate tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.

Provvede all’osservanza delle disposizioni Statutarie ed alla disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio Direttivo. Le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere successivamente sottoposte al Consiglio stesso nella sua prima riunione.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di sue dimissioni spetta al consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente alla prima riunione.

L’Associazione garantisce  a Enci piena collaborazione ed in particolare:

-di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste di informazioni e  chiarimenti avanzati dall’Enci

-di comunicare all’Enci le variazioni all’elenco dei Soci.

-le variazioni delle cariche Sociali nonché ogni altra informazione di rilievo circa l’attività Associativa, trasmettendo inoltre all’Enci gli atti adottati dall’Associazione in merito alla disciplina e alla organizzazione delle attività zootecniche per ottenerne le relative ratifiche.

può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario anche non Consigliere, ma tuttavia deve avere la qualifica di Socio.

Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO  E  AMMINISTRAZIONE

Art.20

Il patrimonio dell’Associazione è costituito :

a)dai beni mobili ed immobili

b)dalle somme accantonate

c)da qualsiasi altro bene che sia pervenuto a titolo legittimo

Le entrate dell’Associazione sono costituite :

a)dalle quote annuali versate dai Soci

b)dagli eventuali contributi concessi da Enti e persone.

c)dalle attività di gestione

d)da ogni altro provento pervenuto a qualsiasi titolo

Art.21

L’Esercizio Finanziario comprende il periodo che va dal 1°Gennaio al 31 Dicembre

Delle risultanze Economiche e Finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l’Assemblea Generale dei Soci, approvando il Rendiconto, si assume direttamente gli impegni relativi.

Il Rendiconto consuntivo, approvato dall’Assemblea Generale dei Soci ,va trasmesso in copia all’Enci.

Gli utili o gli avanzi di gestione, così come i fondi, riserve di ogni specie ed il Capitale proprio, derivanti dall’esercizio delle attività statutaria, non potranno essere in alcun modo distribuiti, anche indirettamente tra i Soci, fatta salva la possibilità di devoluzione o distribuzione degli stessi, imposta dalla legge.

COLLEGIO  SINDACALE

 

Art.22

La sorveglianza Amministrativa e Contabile è affidata ad un Collegio Sindacale

composto da tre Sindaci, eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.

Il Collegio Sindacale rimane in carica per tre anni solari e gli stessi membri che lo compongono possono essere rieletti.

L’Assemblea Generale dei Soci procederà inoltre a nominare un Sindaco Supplente.

I Sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e per questo debbono essere invitati.

NORME  DISCIPLINARI

Art.23

Ogni Socio è tenuto a rispettare il presente Statuto lo Statuto dell’Enci ,il relativo Regolamento di Attuazione, le disposizioni dell’Assemblea e del Consiglio, tutti i Regolamenti dell’Enci  nonché le regole della deontologia e correttezza sportiva.

Il Socio è soggetto alle decisioni dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Ternano e alle decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’Enci

La Giustizia Disciplinare di Primo Grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza dell’Enci nelle ipotesi previste dal Regolamento di Attuazione dello Statuto Enci, nonché dal Collegio dei Probiviri.

Le decisioni dell’Associazione  Gruppo Cinofilo Ternano, sono appellabili avanti alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza dell’Enci mediante ricorso scritto,

sottoscritto personalmente dall’appellante o dal suo Procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione ,ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto

Sociale dell’Enci.

Il Collegio dei Probiviri del Gruppo Cinofilo Ternano è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale tra i Soci che non ricoprono

già la carica di Consigliere e di Sindaco e durano in carica tre anni solari.

Almeno uno dei membri effettivi sarà sempre un competente di materie giuridiche

Qualsiasi decisione di carattere disciplinare a carico di un Socio deve essere adottata a maggioranza e con la presenza di tre membri effettivi del Collegio dei Probiviri.

Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione, questo verrà

sostituito dal supplente

In caso di dimissioni di uno dei membri effettivi del Collegio dei Probiviri, questo verrà sostituito fino alla prima riunione dell’Assemblea che provvederà alla nomina definitiva.

Le denunce a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto, firmate ed indirizzate al Consiglio Direttivo che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto e motivato dopo aver contestato all’interessato l’addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie controdeduzioni, dopo aver sentito il Presidente del Gruppo.

In caso di mancanze gravi, il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall’esercizio dei diritti Sociali in attesa che i Probiviri ,ai quali dovrà essere subito trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.

I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio del Gruppo Cinofilo Ternano sono i seguenti :

-censura

-sospensione fino ad un massimo di tre anni.

In casi di particolare gravità che comportino l’espulsione di un Socio,il collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea Generale dei Soci,che si pronuncerà in via definitiva.

Il Gruppo Cinofilo Ternano ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri Soci dall’Assemblea dei Soci Enci,dalle Commissioni di Disciplina di prima e di seconda istanza dell’Enci.

SCIOGLIMENTO

Art.24

La stessa Assemblea ,sentito il Collegio dei Revisori e gli organi di controllo,eventualmente previsti dalla legge,dovrà decidere sulla devoluzione

del Patrimonio Sociale,che sarà destinato esclusivamente a favore di Associazioni con finalità analoghe,,o a fini di pubblica utilità,salvo diversa devoluzione imposta dalla legge.

VARIE

Art.25

Tutte le cariche in seno alla Società sono gratuite

Art.26

Il presente Statuto dopo l’approvazione dell’Assemblea Generale dei Soci,entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all’Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.In quest’ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti.

Le deliberazioni devono essere approvate a maggioranza dei presenti da un’Assemblea che riunisca almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

Le modifiche allo Statuto dell’Associazione, prima di essere presentate all’Assemblea, devono essere comunicate all’Enci,per ottenere la necessaria preventiva approvazione ai sensi del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’Ente stesso.

Art.27

L’Associazione riconosce il potere di indirizzo,di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all’Enci ed in particolare il potere dell’Enci di nominare un Commissario

Straordinario o ad acta, nonché di adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito Associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell’Enci, nonché

nel Regolamento di Attuazione del medesimo.

Art.28

Per quanto non è previsto nel presente Statuto,si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai Principi Generali di Diritto.